ASSISTENZA AI CONNAZIONALI
Per richieste e informazioni in materia di assistenza si invita a scrivere all’indirizzo email consolato.santiago@esteri.it
Per i soli casi di effettiva e reale emergenza chiamare il seguente numero: +56 9 7809 8998. Tale numero non è collegato alla struttura degli uffici della Cancelleria Consolare e il funzionario addetto non risponderà a richieste di informazioni di pratiche consolari.
Assistenza ai cittadini – Rimpatrio salme – Detenuti – Sottrazione di minori – Sanità
Tra i possibili interventi di assistenza che le Rappresentanze Diplomatico/Consolari possono effettuare in favore dei cittadini italiani rientrano le seguenti:
- assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti
- rimpatrio della salma o delle ceneri
- assistenza ai detenuti
- assistenza indiretta attraverso Associazioni ed Enti assistenziali
- assistenza finanziaria (solo in caso di assoluta necessità)
- assistenza agli operatori della cooperazione
La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Santiago mette altresì a disposizione un elenco di studi legali e avvocati di riferimento.
Furto o smarrimento di passaporti e/o carte di identità.
In caso di furto o smarrimento del passaporto all’estero, è obbligatorio sporgere denuncia alle Autorità locali, al fine di prevenire utilizzi indebiti del documento e garantirne l’immediata segnalazione nei sistemi locali. Solamente in caso di oggettiva impossibilità a sporgere denuncia presso gli Enti locali, la Cancelleria Consolare può procedere al rilascio del nuovo documento previa acquisizione della denuncia dell’interessato presentata direttamente dal connazionale all’Ufficio consolare.
Per ottenere assistenza, si prega di contattare il numero di emergenza dell’Ambasciata d’Italia in Santiago +56 9 7809 8998 o inviare una mail all’indirizzo passaporti.santiago@esteri.it (per il passaporto) o all’indirizzo anagrafe.santiago@esteri.it (per la carta di identità) segnalando il furto/smarrimento e indicando i seguenti dati:
1) Generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita);
2) Indirizzo completo di residenza (paese, città, via, numero civico);
3) In caso di residenza all’estero, Comune di iscrizione AIRE e circoscrizione consolare di appartenenza;
4) Numero di passaporto/carta di identità rubato/smarrito;
5) Stato civile e presenza di figli minori di età;
6) Copia della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dei Carabineros de Chile o dalla PDI.
Rimpatrio salme o ceneri
Per poter rimpatriare in Italia la salma o le ceneri di un caro venuto a mancare all’estero è necessario richiedere alla Cancelleria Consolare l’emissione di un passaporto mortuario. Per il rilascio di detto documento è necessario essere in possesso di due copie dell’atto di morte (non certificati) che si richiedono presenzialmente al Registro Civil, apostillate e tradotte in italiano, e del certificato internazionale di trasferimento della salma o delle ceneri (emesso dal SEREMI) in cui si attesta il rispetto delle norme igienico sanitarie, anch’esso apostillato e tradotto all’italiano.
Una volta in possesso di tale documentazione è possibile richiedere un appuntamento scrivendo a consolato.santiago@esteri.it , indicando altresì il cimitero e il Comune presso cui verranno tumulate la salma o le ceneri.
Assistenza ai detenuti
In caso di arresto , il cittadino italiano ha il diritto a richiedere la protezione consolare.
La Cancelleria Consolare può:
- visitare il detenuto
- fornire nominativi di avvocati locali (clicca qui per consultare l’elenco)
- mantenere contatti con la famiglia
- garantire, quando è necessario e consentito dalle norme locali, forniture mediche o altro
L’ufficio consolare non può intervenire in giudizio per conto dei cittadini e / o di pagare le spese legali.
Sottrazione di minori
La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per la maggiore mobilità internazionale delle famiglie, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito dal genitore leso nel suo diritto di esercizio attivo della responsabilità genitoriale.
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione o non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero. Ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido, può:
- valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti;
- rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia (autoritacentrali.dgm@giustizia.it) se tra l’Italia o il Cile e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L’Aja del 25.10.1980. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per regolamentazione del diritto di visita.
- rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI (dgit.tutelaminori@esteri.it), nel caso in cui un minore italiano sia sottratto e condotto all’estero, qualora si renda lì necessaria un’assistenza di tipo consolare. Il MAECI, se opportuno, può attivare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero per azioni in loco (indicazione di nominativi di avvocati; tentativi di mediazione; sostegno all’azione dell’Autorità centrale ecc.).
La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.).
Il MAECI e il Consolato non possono in alcun caso:
- fornire consulenza legale;
- rappresentare il connazionale in giudizio;
- agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
- adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale.
Per quanto concerne il Cile, esso è parte (come l’Italia) della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Gli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1980 hanno un’Autorità Centrale competente per i casi di sottrazione internazionale di minori. L’Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre nel Cile essa è: Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Calle Agustinas 1419, Santiago de Chile, Chile, email internacional@cajmetro.cl
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono reperibili alle seguenti pagine:
- Sottrazione internazionale di minori e tutela dell’esercizio del diritto di visita
- Minori italiani all’estero
Assistenza indiretta attraverso le Associazioni e gli Enti Assistenziali
In Cile operano tre enti assistenziali che si occupano dei cittadini italiani residenti nel Paese i quali versino in situazione di indigenza o vivano in contesti sociali e familiari particolarmente vulnerabili:
- C.O.I.A. – Comitato Italiano di Assistenza – Av. General Bustamante 180, Providencia Santiago (orario di apertura al pubblico martedì e giovedì a partire dalle 14.00 alle 17.00) – email: contacto@pompeya.cl – coiaassistenza@gmail.com
- HOGAR ITALIANO – Av. Holanda 3639, Ñuñoa Santiago – email: contacto@hogaritaliano.cl
- SIBV – Sociedad Italiana de Beneficencia de Valparaíso – Blanco 1131, piano 6, Valparaiso – email: benitvalpo@gmail.com
Sanità
Gli Uffici Consolari non hanno competenza diretta in materia sanitaria.
I costi delle cure mediche in Cile sono particolarmente elevati ed i turisti sono tenuti al pagamento anche delle prestazioni di primo soccorso e di emergenza. E’ pertanto vivamente sconsigliato recarsi nel paese senza aver previamente stipulato un’assicurazione sanitaria, con massimali elevati, che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario d’emergenza, il trasferimento aereo sanitario presso la Capitale Santiago o il trasferimento aereo sanitario in altro Paese.
Per quanto concerne l’Isola di Pasqua, esiste in loco un solo ospedale con una limitata capacità di assistenza sanitaria e per tale ragione i malati più gravi vengono trasferiti presso strutture del Cile continentale in eliambulanza per ricevere cure appropriate.
Si raccomanda al riguardo di verificare con la propria compagnia assicurativa che le spese relative al trasferimento aereo risultino incluse nella polizza.
La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Santiago ha anche un elenco di medici di riferimento.
Il decreto del Ministro della Salute del1 febbraio 1996, in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale, prevede che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
In passato, in caso di temporaneo soggiorno in Italia, il cittadino emigrato doveva presentare alla competente ASL un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, comprovasse la condizione di emigrato. Con le modifiche apportate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 45 – T.U. in materia di documentazione amministrativa e dalla legge 12/11/2011, n. 183, il Ministero della Salute ha tuttavia confermato che la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
A- di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana e di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE;
oppure
B- di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’AIRE.
Pertanto, nell’ottica di snellire le procedure e nel primario interesse del cittadino, i cittadini italiani potranno fruire in Italia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale mediante tali dichiarazioni sostitutive presso le ASL di competenza.
Il Ministero della Salute ha infine segnalato che, rimanendo invariata a monte la configurazione dello status di “emigrato” (vedasi anche Consiglio di Stato, Parere n. 3046/2009), il riconoscimento del diritto è da intendersi tuttora circoscritto alle ipotesi di connazionali nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative.