• L’iscrizione all’AIRE e/o una comunicazione della variazione della residenza va fatta preferibilmente on-line attraverso il portale Fast-It (Servizi Consolari Online), previa registrazione dell’utente nel sistema https://serviziconsolarionline.esteri.it
• E’ comunque possibile presentare le richieste di iscrizione all’AIRE o variazioni di residenza presenzialmente presso la Cancelleria Consolare.
PARTE GENERALE
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Nel ricordare che l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è un preciso dovere del connazionale residente all’estero nonché un requisito essenziale per l’accesso ai servizi consolari, si segnala che la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ha introdotto alcune importanti modifiche relativamente alle iscrizioni anagrafiche.
Nello specifico, l’art. 1 comma 242, modificando la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, introduce misure più severe per chi, trasferendo anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non effettua l’iscrizione all’AIRE. Nello specifico, il novellato art. 11 della L. 1228/1954 permette ai Comuni italiani di erogare una sanzione da 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 Euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE e fino ad un massimo di 5 anni. Gli accertamenti necessari per l’applicazione della norma non saranno effettuati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
· la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
· la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
· la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
1) I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
2) Quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
1) Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
2) I lavoratori stagionali;
3) I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
4) I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Per le modalità di iscrizione, vi invitiamo a vedere il video relativo al nuovo portale “Fast-It”
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
1) per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
2) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
3) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
4) per perdita della cittadinanza italiana.
Il trattamento dei dati forniti al momento della richiesta di iscrizione avviene nel pieno rispetto della normativa europea e italiana relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali, come visibile nell’informativa qui riportata. Si ricorda tuttavia che, in occasione di appuntamenti elettorali, laddove richiesto a fini di propaganda elettorale l’Ambasciata è tenuta a fornire ai candidati richiedenti i dati contenuti nei seguenti elenchi:
- Elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto (articolo 5, comma 1, Legge 27 dicembre 2001, n. 459; articolo 5, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104);
- Elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero – Comites (articolo 13 Legge 23 ottobre 2003, n. 286; articolo 5, comma 1, Legge 27 dicembre 2001, n. 459; articolo 5, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104; articolo 11, Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395).
Rimangono non utilizzabili, nemmeno a fini elettorali, i dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali e contenuti negli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (articolo 8 Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71).