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Emergency Travel Documents – EU ETD

A partire da martedì 9 dicembre 2025 è entrato in vigore il nuovo documento di viaggio di emergenza (EU Emergency Travel Document), previsto dalla Direttiva UE 2019/997, secondo una modulistica comune ed armonizzata a livello europeo.

L’EU Emergency Travel Document (EU ETD), è un documento di viaggio provvisorio e di emergenza che ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato, per un massimo di quindici giorni, a partire dalla data di rilascio. Può essere rilasciato a favore dei connazionali o dei cittadini di Paesi UE non rappresentati in situazione di emergenza, residenti in Italia o in altro Paese, in caso di furto o smarrimento di passaporto o carta d’identità e può essere utilizzato limitatamente a un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il suo Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. È necessaria la presenza del richiedente (neonati e minori compresi).

Per l’emissione dell’EU ETD la persona interessata deve inviare una mail a passaporti.santiago@esteri.it o chiamare il numero di telefono di emergenza dell’Ambasciata +56 9 78098998.

Le domande di EU ETD, complete della relativa documentazione, possono essere presentate anche presso un ufficio della Rete Consolare Onoraria.  Quest’ultimo si incaricherà di trasmetterle all’Ufficio sovraordinato competente per il rilascio, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del documento di viaggio. Le spese per la spedizione della richiesta di ETD e relativi allegati sono a carico del richiedente.

Attualmente, l’EU ETD è rilasciato gratuitamente.

IMPORTANTE: l’ETD non consente l’ingresso e il transito aeroportuale negli USA e in Canada.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL’EU ETD

Richiedente MAGGIORENNE

  • dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio, resa all’Ufficio consolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con le accortezze di cui all’art. 76 del medesimo decreto;
  • denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
  • 2 fotografie formato tessera (35×45 mm) identiche e recenti (acquisite da non oltre 6 mesi), conformi agli standard internazionali ICAO;
  • copia di un documento di riconoscimento, anche se smarrito o deteriorato (carta d’identità o passaporto) contenente la foto e la firma. Anche la patente valida ha valore identificativo;
  • in mancanza di un qualsiasi documento di identificazione, è necessaria la presenza di un testimone, munito a sua volta di documento d’identità, che sia in grado di identificare il richiedente sotto la propria responsabilità;
  • copia del titolo di viaggio, con data di partenza entro 5 giorni dalla richiesta di EU ETD;

Richiedente MINORENNE

  • dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio, resa all’Ufficio consolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con le accortezze di cui all’art. 76 del medesimo decreto;
  • denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
  • 2 x fotografie formato tessera (35×45 mm) identiche e recenti (acquisite da non oltre 6 mesi), conformi agli standard internazionali ICAO;
  • copia di un documento di riconoscimento, anche se smarrito o deteriorato (carta d’identità o passaporto), contenente foto e firma di entrambi i genitori o dell’accompagnatore;
  • in mancanza di un qualsiasi documento di identificazione, è necessaria la presenza di un testimone maggiorenne munito a sua volta di documento d’identità, che sia in grado di identificare il richiedente sotto la propria responsabilità;
  • copia del titolo di viaggio, con data di partenza entro 5 giorni dalla richiesta di EU ETD;
  • atto di assenso dell’altro genitore unitamente alla copia di un documento di riconoscimento (solo se cittadino comunitario) in cui sia leggibile la firma del titolare;
  • se l’altro genitore NON è cittadino comunitario, dovrà firmare l’atto di assenso in presenza di un pubblico ufficiale italiano oppure recarsi a firmare l’assenso presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano presenti nel Paese estero in cui si trova.

 

ADEMPIMENTI DEGLI UTENTI AL TERMINE DEL VIAGGIO

La principale novità rispetto alla procedura previgente riguarda l’obbligo in capo al beneficiario di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia, indipendentemente dalla validità residua. Qualora il beneficiario di un EU ETD rilasciato da un Ufficio consolare viaggi verso un Paese diverso dall’Italia, il beneficiario ha l’obbligo restituire il documento all’Ufficio consolare territorialmente competente per la località di destinazione.

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