Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link .
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue). La legge 23 maggio 2025, n. 74, non modifica questo principio fondamentale ma lo tempera, collegandolo alla sussistenza di vincoli effettivi e attuali con l’Italia.
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Per quanto riguarda l’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio (ex Artt. 5, 6, 7 e 8 e s. m. L. 91/1992), tutte le comunicazioni con i richiedenti avvengono esclusivamente tramite il Portale ALI del Ministero dell’Interno e non per e-mail o altri mezzi, in quanto la Cancelleria Consolare non ha informazioni sulle singole pratiche, una volta trasmesse.
Per informazioni specifiche su CITTADINANZA PER DISCENDENZA, CITTADINANZA PER MATRIMONIO o ALTRE MODALITÀ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA vi invitiamo a consultare le sezioni contenute nel menù a destra.