Si informano i connazionali che la legge di bilancio per l’anno 2026 ha apportato specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativa alla cittadinanza per beneficio di legge.
Per dette dichiarazioni, sia relative ai figli nati successivamente al 24/05/2025, sia relative ai figli minorenni al 24/05/2025, presentate successivamente al 01/01/2026 è stata prevista la gratuità. La gratuità varrà per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate.
Inoltre, solamente le dichiarazioni in favore di figli nati dopo il 24/05/2025 possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Invece, le dichiarazioni in favore di figli minorenni alla data del 24/05/2025, continuano a doversi rendere entro il 31 maggio 2026.
Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del sito dell’Ambasciata: Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero da italiani jure sanguinis doppi cittadini)