La legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del Decreto Legge 36/2025, ha modificato l’articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all’estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione.
REQUISITI
Alla luce del nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, potranno chiedere di riacquistare la cittadinanza italiana gli ex cittadini che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
a) sono nati in Italia oppure, se nati all’estero sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi; e
b) hanno perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 per uno dei seguenti motivi:
- hanno volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (naturalizzazione);
- avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, hanno rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all’estero;
- essendo figli minori non emancipati di chi ha perso la cittadinanza, avevano in comune con il genitore la residenza e hanno acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero.
La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex cittadino, che deve essere resa dall’interessato personalmente, può essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 e può essere resa a seguito di appuntamento da richiedere scrivendo a citt.santiago@esteri.it . La firma della dichiarazione di riacquisto è sottoposta al pagamento del diritto consolare previsto dall’art. 7-ter della tabella delle tariffe consolari (250,00 Euro da pagare in valuta locale con carta di debito o in contanti presso la Cancelleria Consolare).
ATTENZIONE: La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge. Inoltre, il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto (cosiddetto communicatione iuris) è ora necessario che il figlio minorenne sia stato convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- copia del documento di identità emesso dall’autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- proprio atto di nascita (non certificato), e se emesso all’estero apostillato e tradotto in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (clicca qui per l’elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest’ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);
- solo per i nati all’estero, certificato storico di residenza emesso dal Comune italiano per dimostrare la residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- certificato storico di cittadinanza per dimostrare il precedente possesso della cittadinanza italiana;
- documentazione idonea a dimostrare la perdita della cittadinanza prima del 15 agosto 1992, ad esempio certificato di naturalizzazione straniera o dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana;
- documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
ATTENZIONE: la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente apostillata e tradotta in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (clicca qui per l’elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest’ultimo caso la traduzione deve essere apostillata). In caso di atti documenti emessi in altri Paesi esteri, diversi dal Cile, l’interessato dovrà presentare gli atti emessi dalle Autorità del Paese in cui sono stati emessi e provvedere alla legalizzazione (consolare o per apostille) sia dell’atto originale sia della relativa traduzione in italiano. Per informazioni su necessità legalizzazione e/o Apostille si consiglia di consultare il sito della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per il Paese di emissione del documento.