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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero da italiani jure sanguinis doppi cittadini)

ATTI DI NASCITA DI MINORI STRANIERI NATI ALL’ESTERO E FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (JURE SANGUINIS) IN POSSESSO DI PIÙ CITTADINANZE (ES. ITALIANA E CILENA)

REQUISITI

Qualora si tratti di minori stranieri nati all’estero e figli di cittadini italiani per nascita (jure sanguinis) in possesso di più cittadinanze (es. italiana e cilena) la Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del decreto legge n. 36/2025, ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge. Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

La norma prevede che i genitori (incluso il genitore straniero) rendano presso gli Uffici Consolari una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

Si precisa che tale dichiarazione è possibile esclusivamente per i minori stranieri nati all’estero da genitore che sia cittadino italiano per nascita (jure sanguinis).

Non possono quindi avvalersi di questa procedura i figli di cittadini diventati italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912), per riacquisto (art. 13 o 17 della legge n. 91/1992) o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (iuris communicatione art. 14 della legge n. 91/1992).

La dichiarazione di volontà di acquisto, che deve essere formale e firmata presenzialmente da entrambi i genitori, si effettua alla presenza di un dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile in Cancelleria Consolare  senza appuntamento, durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00). Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore. La dichiarazione di volontà di acquisto è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250,00 € (art. 9-bis della legge n. 91/1992) a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore). In presenza di un genitore straniero si dovrà procedere all’autenticazione della sua firma.

Il pagamento, eseguito da parte del genitore richiedente e non da terzi, avviene tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta – SWIFT – da presentare alla consegna dell’atto di nascita e firma della dichiarazione) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”, Piazza del Viminale, 1, 00184 Roma (RM)

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per beneficio di legge ex art. 4, comma 1-bis, lett. b) L. 91/1992 – nome e cognome del minore

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

ATTENZIONE: Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

IMPORTANTE: in caso di atti di nascita rilasciati in altri Paesi esteri, diversi dal Cile, l’interessato dovrà presentare gli atti emessi dalle Autorità del Paese in cui sono stati formati e provvedere alla legalizzazione (consolare o per apostille) sia dell’atto originale di nascita, sia della relativa traduzione in italiano. Per informazioni su necessità di legalizzazione e/o Apostille si consiglia di consultare il sito della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per il Paese di emissione del documento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • atti di nascita (non certificati), apostillati e tradotti in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (clicca qui per l’elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest’ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);
  • in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, apostillata e tradotta in italiano, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedasi modulistica a fine pagina)
  • il formulario di richiesta debitamente compilato e firmato dall’interessato;
  • documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.);
  • documenti di identità in originale di tutti i soggetti nominati negli atti in questione e relativa fotocopia. Esempio: nel caso di iscrizione di un atto di nascita occorre allegare fotocopia del documento di identità del padre, madre e minore;
  • Ricevuta di pagamento (SWIFT) del contributo di 250,00 € a favore del Ministero dell’Interno (per ciascun minore).

Per i figli minori di età nati fuori dal matrimonio è necessario formare l’atto di riconoscimento della filiazione extra matrimoniale. Entrambi i genitori (nonché il figlio se maggiore di 14 anni) devono presenziare per la firma dell’atto sottoposto al pagamento del diritto consolare previsto dall’art. 68 della tabella delle tariffe consolari.

 

REGIME TRANSITORIO (Legge 23 maggio 2025, n. 74)

REQUISITI

La Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto anche una norma transitoria che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza anche per i minorenni alla data del 24/05/2025 che siano figli di cittadini per nascita (jure sanguinis) in possesso di più cittadinanze (es. italiana e cilena). Tale dichiarazione dovrà essere effettuata entro il 31/05/2026.

La dichiarazione di volontà di acquisto, che deve essere formale e firmata presenzialmente da entrambi i genitori, si effettua alla presenza di un dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile in Cancelleria Consolare  senza appuntamento, durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00). Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore. La dichiarazione di volontà di acquisto è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250,00 € (art. 9-bis della legge n. 91/1992) a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore). In presenza di un genitore straniero si dovrà procedere all’autenticazione della sua firma.

Il pagamento, eseguito da parte del genitore richiedente e non da terzi, avviene tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta – SWIFT – da presentare alla consegna dell’atto di nascita e firma della dichiarazione) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”, Piazza del Viminale, 1, 00184 Roma (RM)

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per beneficio di legge ex art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 36/2025 – nome e cognome del minore

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

ATTENZIONE: Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine del 31 maggio 2026.

IMPORTANTE: in caso di atti di nascita rilasciati in altri Paesi esteri, diversi dal Cile, l’interessato dovrà presentare gli atti emessi dalle Autorità del Paese in cui sono stati formati e provvedere alla legalizzazione (consolare o per apostille) sia dell’atto originale di nascita, sia della relativa traduzione in italiano. Per informazioni su necessità di legalizzazione e/o Apostille si consiglia di consultare il sito della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per il Paese di emissione del documento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • atti di nascita (non certificati), apostillati e tradotti in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (clicca qui per l’elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest’ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);
  • in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, apostillata e tradotta in italiano, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedasi modulistica a fine pagina)
  • il formulario di richiesta debitamente compilato e firmato dall’interessato;
  • documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.);
  • documenti di identità in originale di tutti i soggetti nominati negli atti in questione e relativa fotocopia. Esempio: nel caso di iscrizione di un atto di nascita occorre allegare fotocopia del documento di identità del padre, madre e minore;
  • Ricevuta di pagamento (SWIFT) del contributo di 250,00 € a favore del Ministero dell’Interno (per ciascun minore).

Per i figli minori di età nati fuori dal matrimonio è necessario formare l’atto di riconoscimento della filiazione extra matrimoniale. Entrambi i genitori (nonché il figlio se maggiore di 14 anni) devono presenziare per la firma dell’atto sottoposto al pagamento del diritto consolare previsto dall’art. 68 della tabella delle tariffe consolari.

 

Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Cancelleria Consolare.

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una situazione di apolidia.

 

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