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Cambiamento di nome e/o cognome

INVERSIONE DEI COGNOMI PER VIA AMMINISTRATIVA

La legge cilena n. 21.334 consente l’inversione dei cognomi per via amministrativa con modalità semplificate. Per recepire in Italia gli effetti di tale inversione è previsto un procedimento particolarmente complesso, articolato in varie fasi, la cui durata può superare l’anno. È in ogni caso importante che le generalità presenti nei documenti cileni siano allineate con quelle presenti nei documenti italiani (ad esempio sul passaporto).

I connazionali che si sono avvalsi della facoltà prevista dalla menzionata legge cilena e che vogliono pertanto allineare le proprie generalità in Italia, devono presentare apposita istanza recandosi personalmente, presso la Cancelleria Consolare (Román Díaz 1270 – Providencia), a seguito di appuntamento da richiedere scrivendo a consolato.santiago@esteri.it e indicando nell’oggetto “Richiesta appuntamento per cambio nome/cognome per via amministrativa.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • formulario di richiesta di trascrizione atti di stato civile debitamente compilato (barrando la casella “proprio atto di nascita”) e firmato;
  • proprio atto di nascita rettificato con l’annotazione dell’inversione dei cognomi, apostillato e tradotto in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (clicca qui per l’elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest’ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);
  • certificato dei precedenti penali apostillato e tradotto in italiano;
  • copia di un documento di identità cileno aggiornato con l’inversione dei cognomi.

In caso di richiesta per minori, dovranno essere presenti entrambi i genitori e dovranno essere consegnati i relativi certificati dei precedenti penali apostillati e tradotti in italiano. Qualora il minore sia ultraquattordicenne, sarà necessario consegnare altresì il relativo certificato dei precedenti penali apostillato e tradotto in italiano.

Si darà così avvio ad un procedimento che coinvolge le Prefetture italiane e che si articola nelle seguenti fasi:

  1. Istruttoria da parte della Prefettura di competenza (la cui durata è variabile) che si conclude con l’emissione di un primo decreto in cui si autorizza l’affissione dell’istanza di cambio cognome presso l’Albo Consolare;
  2. Convocazione da parte della Cancelleria Consolare a seguito della quale l’interessato dovrà presentarsi nuovamente presso gli uffici, affinché gli venga notificato detto decreto;
  3. Pubblicazione all’Albo Consolare dell’avviso e del sunto relativi all’istanza, unitamente al decreto notificato e bollato per una durata di 30 giorni; trascorso tale periodo la Cancellaria Consolare trasmetterà alla Prefettura competente la relata delle avvenute pubblicazioni;
  4. Ulteriore istruttoria da parte della Prefettura di competenza (la cui durata è variabile) che si conclude con l’emissione di un secondo decreto definitivo in cui si autorizza il cambio di cognome ai sensi della normativa italiana;
  5. Convocazione da parte della Cancelleria Consolare a seguito della quale l’interessato dovrà presentarsi nuovamente presso gli uffici, affinché gli venga notificato detto decreto. In tale occasione dovrà firmare la richiesta che tale inversione dei cognomi venga annotata a margine del proprio atto di nascita trascritto nei registri di stato civile del competente Comune italiano;
  6. Trasmissione da parte della Cancelleria Consolare al competente Comune italiano di tutta la documentazione necessaria affinché si proceda all’annotazione e rettifica con efficacia anche per l’ordinamento italiano. Il Comune dovrà confermare l’avvenuta annotazione e rettifica (la durata di tale fase è variabile).

Solo ad avvenuta conferma da parte del competente Comune italiano, che verrà comunicata all’interessato, il procedimento di cambio cognome si potrà ritenere concluso e si potranno emettere documenti italiani con le generalità rettificate e allineate con quelle risultanti dai documenti cileni.

In caso di richiesta per minori, alle convocazioni dovranno essere presenti entrambi i genitori ai quali verrà notificato il decreto da sottoscrivere e dovranno firmare la richiesta che tale inversione dei cognomi venga annotata a margine dell’atto di nascita del figlio trascritto nei registri di stato civile del competente Comune italiano.

 

CAMBIAMENTO DI NOME E/O COGNOME PER VIA GIUDIZIARIA

In Cile è altresì possibile cambiare il nome e/o cognome per via giudiziaria. Anche in questo caso è importante che le generalità presenti nei documenti cileni siano allineate con quelle presenti nei documenti italiani (ad esempio sul passaporto).

Pertanto, i connazionali che hanno proceduto a cambiare il nome e/o cognome per via giudiziaria e che vogliono allineare le proprie generalità in Italia, devono presentare apposita istanza recandosi personalmente, presso la Cancelleria Consolare (Román Díaz 1270 – Providencia), a seguito di appuntamento da richiedere scrivendo a consolato.santiago@esteri.it e indicando nell’oggetto “Richiesta appuntamento per cambio nome/cognome per via giudiziaria.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • formulario di richiesta di trascrizione atti di stato civile debitamente compilato (barrando la casella “proprio atto di nascita”) e firmato;
  • proprio atto di nascita rettificato con l’annotazione del cambio del nome e/o cognome, apostillato e tradotto in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (clicca qui per l’elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest’ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);
  • sentenza di autorizzazione del cambio del nome e/o cognome, corredata dal relativo certificato di passaggio in giudicato, apostillata e tradotta in italiano;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (sentenze di cambio nome e/o cognome);
  • copia di un documento di identità cileno aggiornato con il cambio del nome e/o cognome.

In caso di richiesta per minori, dovranno essere presenti entrambi i genitori.

La Cancelleria Consolare provvederà ad inviare al competente Comune italiano tutta la documentazione necessaria affinché si proceda all’annotazione e rettifica con efficacia anche per l’ordinamento italiano. Solo ad avvenuta conferma da parte del competente Comune italiano, che verrà comunicata all’interessato, il procedimento di cambio nome e/o cognome per via giudiziaria si potrà ritenere concluso e si potranno emettere documenti italiani con le generalità rettificate e allineate con quelle risultanti dai documenti cileni.

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