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Ripristino del cognome originario

Nel caso di trascrizione dell’atto di nascita di soggetti nati all’estero in possesso di doppia cittadinanza (italiana e del paese di nascita), l’Ufficiale di Stato Civile del Comune italiano competente non deve correggere il cognome attribuito alla nascita nell’altro paese di cittadinanza per uniformarlo alle regole vigenti in Italia, a meno che non vi sia una istanza in tal senso da parte dell’interessato (o dei genitori nel caso di minori).

Pertanto, in attuazione del diritto costituzionalmente garantito all’identità personale, le persone nate all’estero, in possesso ab origine della doppia cittadinanza del paese straniero di nascita e italiana, o che abbiano avuta quest’ultima successivamente riconosciuta per derivazione da un ascendente, possono richiedere il ripristino del cognome originario autoritativamente corretto dall’Ufficiale di Stato Civile al momento della trascrizione del proprio atto di nascita in conformità con le regole in passato vigenti.

Le istanze di cambiamento del cognome miranti al solo ripristino dello stesso nella forma originariamente attribuita al momento della nascita all’estero (come risulta dall’atto di nascita originario) sono trattate ai sensi dell’art. 98 comma 2 del D.P.R. 396/2000, vale a dire con l’effettuazione della correzione direttamente a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano dove si trova trascritto l’atto.

È importante presentare l’istanza di rispristino del cognome originario per poter allineare le proprie generalità in Italia a quelle cilene ed avere la stessa identità sui documenti italiani e cileni.

La richiesta di ripristino può essere inviata via email a consolato.santiago@esteri.it indicando nell’oggetto “RIPRISTINO DEL COGNOME ORIGINARIO” o consegnata presso gli Uffici Consolari Onorari. In entrambi i casi è necessario presentare la seguente documentazione:

  • formulario di richiesta, debitamente compilato, datato e firmato;
  • copia di un documento di identità vigente dove siano visibili le corrette generalità.

La Cancelleria Consolare si incaricherà successivamente di trasmettere la richiesta al competente Comune italiano. Eventuali richieste di informazioni circa l’esito dell’istanza di ripristino potranno essere inviate direttamente al Comune italiano competente.

 

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