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Matrimonio in Italia

Questa sezione è dedicata ai cittadini italiani o stranieri che intendono sposarsi in Italia. Per contrarre matrimonio in Italia è necessario eseguire le pubblicazioni, obbligatorie per il cittadino italiano che intende sposarsi di fronte alle Autorità italiane.

Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste all’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza di uno dei nubendi, il Comune in Italia o la Rappresentanza diplomatica-consolare italiana competente all’estero, e sono fatte nei luoghi di residenza di entrambi, se diversi. L’Ufficio che riceve la richiesta provvederà eventualmente a chiederne l’esecuzione anche all’altro Ufficio e le pubblicazioni saranno effettuate in entrambi i luoghi di residenza se del caso.

La richiesta delle pubblicazioni può essere presentata di persona o tramite procura speciale redatta su carta semplice, munita dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i nubendi. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia dovranno procedere all’autenticazione della propria firma.

Le pubblicazioni resteranno affisse all’Albo consolare per otto giorni interi. La celebrazione del matrimonio potrà avvenire entro 180 giorni a partire dal quarto giorno successivo all’affissione.

Dove chiedere le pubblicazioni

  • Se entrambi i nubendi (italiani) hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste ed effettuate presso le Autorità consolari italiane competenti per residenza;
  • Se uno dei nubendi (italiano) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste al Comune di residenza in Italia oppure alla Rappresentanza diplomatica-consolare italiana competente all’estero. L’Ufficio che riceve la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’altro Ufficio e le pubblicazioni saranno effettuate in entrambi i luoghi di residenza;
  • Se entrambi i nubendi (italiano e straniero) hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste ed effettuate presso le Autorità consolari italiane competenti per residenza del nubendo italiano;
  • Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia, mentre l’altro (cittadino straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste al Comune italiano di residenza del nubendo ed ivi effettuate.

La Rappresentanza diplomatico-consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delegherà alla celebrazione il Comune italiano indicato.

L’art. 116 del Codice civile prevede che il cittadino straniero, per essere ammesso al matrimonio, presenti un “nulla osta”, con il quale le competenti Autorità del Paese di appartenenza attestino l’assenza di impedimenti al matrimonio.

Per quanto riguarda il Cile, il cittadino straniero prima di partire dovrà richiedere l'”informe de no matrimonio” e il proprio certificato di nascita entrambi apostillati e tradotti in italiano. La traduzione di questi documenti sarà dichiarata conforme dalla Cancelleria Consolare previo pagamento dei diritti consolari, per il successivo uso in Italia. Il Registro Civil del Cile non rilascia il nulla osta al matrimonio. Una volta in Italia, i cittadini cileni dovranno rivolgersi al Consolato cileno competente per ottenere il relativo nulla osta.

Il servizio per le pubblicazioni di matrimonio avviene su appuntamento, da richiedere scrivendo a consolato.santiago@esteri.it e indicando nell’oggetto “PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO”. Il giorno dell’appuntamento, i nubendi dovranno pagare quanto previsto dagli art. 3 e 2c della tabella dei diritti consolari e presentare:

  • per il cittadino italiano, il formulario di richiesta, compilato datato e firmato (vedasi modulistica in calce);
  • per il cittadino straniero, l'”informe de no matrimonio” e il proprio certificato di nascita entrambi apostillati e tradotti in italiano. La traduzione di questi documenti sarà dichiarata conforme dalla Cancelleria Consolare previo pagamento dei diritti consolari, per il successivo uso in Italia;
  • copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i nubendi.

MODULI: