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Cittadinanza per discendenza – Istanze figli minori d’età

REQUISITI

Il nuovo impianto normativo così come modificato dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74 prevede che i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza non trasmettano automaticamente quella italiana, salvo che ricorrano alcuni specifici presupposti indicati dal nuovo art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Pertanto, la cittadinanza italiana iure sanguinis può adesso essere riconosciuta a chi è nato all’estero quando il richiedente abbia:

  1. un ascendente di primo grado (genitore, anche adottivo) o di secondo grado (nonno o nonna) che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, o
  2. un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Per il caso n. 1, è onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana. Potranno essere presentati certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge. Non sono invece sufficienti mere dichiarazioni di parte.

Per il caso n. 2 la residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. È sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente. Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri. Nel caso di genitore cittadino italiano jure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia è comunque maturato e il figlio può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.

ATTENZIONE:  l’art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che la previgente normativa continuerà ad applicarsi ai nati all’estero quando il richiedente:

a) ha presentato all’ufficio consolare o al sindaco competenti domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata della necessaria documentazione, entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;

b) ha presentato all’ufficio consolare o al sindaco competenti domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata della necessaria documentazione, nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

Per quanto riguarda i punti a) e b) si specifica che il riconoscimento può avvenire anche successivamente al 27 marzo 2025, ma sarà regolato dalla normativa previgente. Pertanto, le pratiche di coloro che hanno presentato a questa Ambasciata atti di nascita di minori, corredati dalla necessaria documentazione, entro le 19:59 del 27 marzo 2025 o le pratiche che saranno presentate sulla base di un appuntamento (per riconoscimento di filiazione extra matrimoniale) comunicato prima della medesima data saranno trattate sulla base della normativa vigente prima dell’emanazione del Decreto Legge n. 36/2025, convertito con modifiche dalla legge n. 74/2025.

IMPORTANTE: in caso di atti di nascita rilasciati in altri Paesi esteri, diversi dal Cile, l’interessato dovrà presentare gli atti emessi dalle Autorità del Paese in cui sono stati formati e provvedere alla legalizzazione (consolare o per apostille) sia dell’atto originale di nascita, sia della relativa traduzione in italiano. Per informazioni su necessità di legalizzazione e/o Apostille si consiglia di consultare il sito della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per il Paese di emissione del documento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • atti di nascita (non certificati), apostillati e tradotti in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell’Ambasciata (clicca qui per l’elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest’ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);
  • in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, apostillata e tradotta in italiano, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedasi modulistica a fine pagina)
  • il formulario di richiesta debitamente compilato e firmato dall’interessato;
  • documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.);
  • documenti di identità in originale di tutti i soggetti nominati negli atti in questione e relative fotocopie. Esempio: nel caso di iscrizione di un atto di nascita occorre allegare fotocopia del documento di identità del padre, madre e minore;
  • certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile dimostrare il possesso della sola cittadinanza italiana (caso n. 1);
  • certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente (caso n. 2).

Per i figli minori di età nati fuori dal matrimonio è necessario formare l’atto di riconoscimento della filiazione extra matrimoniale. Entrambi i genitori (nonché il figlio se maggiore di 14 anni) devono presenziare per la firma dell’atto sottoposto al pagamento del diritto consolare previsto dall’art. 68 della tabella delle tariffe consolari.

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