{"id":9576,"date":"2025-06-19T14:49:58","date_gmt":"2025-06-19T18:49:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/?page_id=9576"},"modified":"2025-09-24T17:38:01","modified_gmt":"2025-09-24T20:38:01","slug":"riacquisto-della-cittadinanza-italiana","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza-italiana\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza italiana"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del Decreto Legge 36\/2025, ha modificato l\u2019articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, <u>consentendo ad ex cittadini anche residenti all\u2019estero<\/u>, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, <u>di <strong>riacquistare<\/strong> la cittadinanza italiana<\/u> presentando una dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REQUISITI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce del nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, potranno chiedere di riacquistare la cittadinanza italiana gli ex cittadini che soddisfano <strong>entrambi<\/strong> i seguenti requisiti:<\/p>\n<p>a) sono <strong>nati in Italia<\/strong> oppure, <strong>se nati all\u2019estero<\/strong> sono stati <strong>residenti in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>; e<\/p>\n<p>b) hanno <strong>perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992<\/strong> per uno dei seguenti motivi:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>hanno volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all&#8217;estero la propria residenza (naturalizzazione);<\/li>\n<li>avendo acquistato senza concorso di volont\u00e0 propria una cittadinanza straniera, hanno rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all\u2019estero;<\/li>\n<li>essendo figli minori non emancipati di chi ha perso la cittadinanza, avevano in comune con il genitore la residenza e hanno acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"margin-top: 0cm; background: white;\">La possibilit\u00e0 di riacquisto <strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana<\/strong> (o che l\u2019hanno persa per altro motivo)<strong> a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>dichiarazione di riacquisto<\/strong> da parte dell\u2019ex cittadino, che deve essere resa dall&#8217;interessato <span style=\"text-decoration: underline;\">personalmente<\/span>, pu\u00f2 essere <strong>presentata<\/strong> <strong>tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong> e pu\u00f2 essere resa a seguito di <u>appuntamento<\/u> da richiedere scrivendo a <a href=\"mailto:citt.santiago@esteri.it\">citt.santiago@esteri.it<\/a> . La firma della dichiarazione di riacquisto \u00e8 sottoposta al pagamento del <strong>diritto consolare<\/strong> previsto dall\u2019art. 7-ter della <a href=\"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/tariffe-consolari\/\">tabella delle tariffe consolari<\/a> (<strong>250,00 Euro<\/strong> da pagare in valuta locale con carta di debito o in contanti presso la Cancelleria Consolare).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTENZIONE<\/strong>: La dichiarazione di riacquisto <strong><u>non<\/u> ha effetto retroattivo<\/strong>: dal giorno della perdita della cittadinanza fino al giorno in cui \u00e8 presentata la dichiarazione di riacquisto, l\u2019interessato \u00e8 considerato straniero a tutti gli effetti di legge. Inoltre, il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all\u2019estero <u>non comporta l\u2019automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente<\/u>, se residente all\u2019estero. Per tale acquisto (cosiddetto <em>communicatione iuris<\/em>) \u00e8 ora necessario che il figlio minorenne sia stato convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">copia del <strong>documento di identit\u00e0<\/strong> emesso dall\u2019autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">proprio <strong>atto di nascita<\/strong> (non certificato), e <u>se emesso all\u2019estero apostillato e tradotto in italiano<\/u> da uno dei traduttori di riferimento dell\u2019Ambasciata (<a href=\"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">clicca qui<\/a> per l\u2019elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest\u2019ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">solo per i <u>nati all\u2019estero<\/u>, <strong>certificato storico di residenza<\/strong> emesso dal Comune italiano per dimostrare la residenza in Italia per almeno due anni continuativi;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>certificato storico di cittadinanza<\/strong> per dimostrare il precedente possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documentazione idonea a dimostrare la perdita della cittadinanza prima del 15 agosto 1992, ad esempio <strong>certificato di naturalizzazione straniera<\/strong> o <strong>dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documentazione che provi l\u2019<strong>effettiva residenza nella circoscrizione consolare<\/strong> (es. certificato di residenza rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 estera, permesso di soggiorno, carta di identit\u00e0 straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTENZIONE<\/strong>: la <u>documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere<\/u> dovr\u00e0 essere opportunamente apostillata e <u>tradotta in italiano<\/u> da uno dei traduttori di riferimento dell\u2019Ambasciata (clicca qui per l\u2019elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest\u2019ultimo caso la traduzione deve essere apostillata). In caso di atti documenti emessi in altri <strong>Paesi esteri, diversi dal Cile<\/strong>, l\u2019interessato dovr\u00e0 presentare gli atti emessi dalle Autorit\u00e0 del Paese in cui sono stati emessi e provvedere alla legalizzazione (consolare o per apostille) sia dell\u2019atto originale sia della relativa traduzione in italiano. Per informazioni su necessit\u00e0 legalizzazione e\/o Apostille si consiglia di consultare il sito della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per il Paese di emissione del documento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del Decreto Legge 36\/2025, ha modificato l\u2019articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all\u2019estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione. 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