{"id":10476,"date":"2025-09-24T17:41:43","date_gmt":"2025-09-24T20:41:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/?page_id=10476"},"modified":"2026-03-27T15:28:01","modified_gmt":"2026-03-27T18:28:01","slug":"cittadinanza-per-discendenza-istanze-figli-minori-deta","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-istanze-figli-minori-deta\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza &#8211; Istanze figli minori d&#8217;et\u00e0"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REQUISITI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo impianto normativo cos\u00ec come modificato dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74 prevede che i <strong>nati all\u2019estero in possesso di un\u2019altra cittadinanza non trasmettano automaticamente quella italiana<\/strong>, salvo che ricorrano alcuni specifici presupposti indicati dal nuovo art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em> pu\u00f2 adesso essere riconosciuta a chi \u00e8 nato all\u2019estero quando il richiedente abbia:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>un ascendente di primo grado (genitore, anche adottivo) o di secondo grado (nonno o nonna) che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, <\/strong>o<\/li>\n<li><strong>un genitore o adottante che \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il caso n. 1, \u00e8 <u>onere del richiedente<\/u> dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell\u2019ascendente, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita dell\u2019interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana. Potranno essere presentati <u>certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile<\/u> a raggiungere la prova richiesta dalla legge. Non sono invece sufficienti mere dichiarazioni di parte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il caso n. 2 la residenza dovr\u00e0 essere provata mediante un <u>certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente<\/u>. \u00c8 sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente. Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri. Nel caso di genitore cittadino italiano <em>jure sanguinis<\/em> che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana <u>dopo<\/u> il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia \u00e8 comunque maturato e il figlio pu\u00f2 ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le modifiche normative in materia di cittadinanza <strong>escludono la trasmissione della cittadinanza<\/strong> <strong>italiana<\/strong> <u>se il minore nato all\u2019estero da genitore italiano <strong>non<\/strong> rientra in una delle categorie sopra esposte<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTENZIONE:<\/strong>\u00a0 l\u2019art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che la previgente normativa continuer\u00e0 ad applicarsi ai nati all\u2019estero quando il richiedente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>a) ha presentato all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata della necessaria documentazione, entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>b) ha presentato <\/strong><strong>all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata della necessaria documentazione, nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda i punti a) e b) si specifica che il riconoscimento pu\u00f2 avvenire anche successivamente al 27 marzo 2025, ma sar\u00e0 regolato dalla normativa previgente. Pertanto, le pratiche di coloro che hanno presentato a questa Ambasciata atti di nascita di minori, corredati dalla necessaria documentazione, entro le 19:59 del 27 marzo 2025 o le pratiche che saranno presentate sulla base di un appuntamento (per riconoscimento di filiazione extra matrimoniale) comunicato prima della medesima data saranno trattate sulla base della normativa vigente prima dell\u2019emanazione del Decreto Legge n. 36\/2025, convertito con modifiche dalla legge n. 74\/2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IMPORTANTE<\/strong>: in caso di atti di nascita rilasciati in altri <strong>Paesi esteri, diversi dal Cile<\/strong>, l\u2019interessato dovr\u00e0 presentare gli atti emessi dalle Autorit\u00e0 del Paese in cui sono stati formati e provvedere alla legalizzazione (consolare o per apostille) sia dell\u2019atto originale di nascita, sia della relativa traduzione in italiano. Per informazioni su necessit\u00e0 di legalizzazione e\/o Apostille si consiglia di consultare il sito della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per il Paese di emissione del documento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>atti di nascita<\/strong> (<u>non certificati<\/u>), apostillati e tradotti in italiano da uno dei traduttori di riferimento dell\u2019Ambasciata (<a href=\"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">clicca qui<\/a> per l\u2019elenco) o dal Ministerio de Relaciones Exteriores (in quest\u2019ultimo caso la traduzione deve essere apostillata);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">in caso di figli adottivi, <strong>sentenza di adozione<\/strong> <strong>munita di certificato di passaggio in giudicato<\/strong>, apostillata e tradotta in italiano, accompagnata dalla <strong>dichiarazione sostitutiva di atto notorio<\/strong> (vedasi modulistica a fine pagina)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il <strong>formulario di richiesta<\/strong> debitamente compilato e firmato dall\u2019interessato;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documentazione che provi l\u2019effettiva <strong>residenza nella circoscrizione consolare<\/strong> (es. certificato di residenza rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 estera, permesso di soggiorno, carta di identit\u00e0 straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>documenti di identit\u00e0 in originale<\/strong> di tutti i soggetti nominati negli atti in questione e relative fotocopie. Esempio: nel caso di iscrizione di un atto di nascita occorre allegare fotocopia del documento di identit\u00e0 del padre, madre e minore;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile<\/strong> dimostrare il possesso della sola cittadinanza italiana (caso n. 1);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>certificato storico di residenza<\/strong> rilasciato dal Comune competente (caso n. 2).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i figli minori di et\u00e0 nati fuori dal matrimonio \u00e8 necessario formare l\u2019<strong>atto di riconoscimento<\/strong> della filiazione extra matrimoniale. Entrambi i genitori (nonch\u00e9 il figlio se maggiore di 14 anni) devono presenziare per la firma dell\u2019atto sottoposto al pagamento del diritto consolare previsto dall\u2019art. 68 della <a href=\"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/tariffe-consolari\/\">tabella delle tariffe consolari<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MODULI<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/NUOVO-MODULO-stato-civile-INTERESSATO-2026.pdf\">Richiesta di trascrizione atti di stato civile<\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Dichiarazione-sostitutiva-SENTENZA-adozione-2026.pdf\">Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (sentenze di adozione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambsantiago.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Dichiarazione-sostitutiva-SENTENZA-affidamento-responsabilita-genitoriale-2026.pdf\">Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (sentenze di affidamento\/responsabilit\u00e0 genitoriale)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"REQUISITI Il nuovo impianto normativo cos\u00ec come modificato dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74 prevede che i nati all\u2019estero in possesso di un\u2019altra cittadinanza non trasmettano automaticamente quella italiana, salvo che ricorrano alcuni specifici presupposti indicati dal nuovo art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. 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