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Pensioni e sicurezza sociale

ASPETTI FISCALI DELLE PENSIONI

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.
L’Italia ha stipulato convenzioni di questo genere con Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Ex Jugoslavia (la Convenzione si applica attualmente a Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro), Kazakhistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Ex Unione Sovietica (i Paesi successori applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria Convenzione), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Per maggiori informazioni su come richiedere l’applicazione della Convenzione internazionale tra Italia e Cile contro le doppie imposizioni fiscali visitare la pagina web https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49937

 

PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI

Per il pagamento delle pensioni agli aventi diritto residenti all’estero, l’INPS si avvale di un istituto di credito aggiudicatario di una gara d’appalto che viene rinnovata con cadenza triennale. La banca incaricata del servizio opera a sua volta tramite istituti di credito corrispondenti nelle diverse aree.
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese. Le pensioni di importo inferiore a un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia. Il pagamento delle pensioni è in genere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato.
La banca incaricata dei pagamenti ha il compito di verificare annualmente l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza del pensionato.
Il certificato di esistenza in vita è rilasciato dall’Ufficio consolare previa presentazione dell’interessato presso lo stesso, ovvero previa presentazione di analoga documentazione rilasciata dalle autorità locali.

 

COLLEGAMENTI INPS E UFFICI CONSOLARI

Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche di chi ha lavorato all’estero, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto gli assicurati che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono ottenere informazioni relative alla propria posizione assicurativa presso l’INPS in Italia.

Paesi extra UE: Convenzioni bilaterali (link)