AVVISO IMPORTANTE AI SIGNORI UTENTI: OPERATIVITA' DEI SERVIZI CONSOLARI DURANTE LA PANDEMIA
L’emergenza CORONAVIRUS pone nuove sfide alla salute dei cittadini e del personale dell’Ambasciata.
I servizi consolari di questa Ambasciata sono stati rimodulati a causa dell'emergenza Covid.
L’assistenza viene garantita via email consolato.santiago@esteri.it o per telefono al numero 0056 2 24708400 (opzione 1 dopo la scelta della lingua) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
INPS - Campagna di accertamento esistenza in vita pensionati residenti all'estero
L’INPS ha comunicato che, alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica Covid in atto nella maggior parte dei Paesi del continente americano e delle misure restrittive adottate, che renderebbero molto difficile ai pensionati residenti nel Nord, Centro e Sud America il completamento del processo di verifica, si è resa necessaria una diversa articolazione delle aree geografiche rispetto alle precedenti verifiche e una differente tempistica per la presentazione delle attestazioni richieste per la prova dell’esistenza in vita.
La prima fase, riferita agli anni 2020 e 2021, che si svolgerà da ottobre 2020 a febbraio 2021, riguarderà i pensionati residenti in alcuni Paesi, tra cui il Cile.
Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 1° ottobre 2020 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 5 febbraio 2021.
Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di marzo 2021, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 marzo 2021, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di aprile 2021.
Per maggiori informazioni, si invita di consultare il sito INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm
ASPETTI FISCALI DELLE PENSIONI
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.
L’Italia ha stipulato convenzioni di questo genere con Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Ex Jugoslavia (la Convenzione si applica attualmente a Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro), Kazakhistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Ex Unione Sovietica (i Paesi successori applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria Convenzione), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Per maggiori informazioni su come richiedere l'applicazione della Convenzione internazionale tra Italia e Cile contro le doppie imposizioni fiscali visitare la pagina web https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49937
PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI
Per il pagamento delle pensioni agli aventi diritto residenti all’estero, l’INPS si avvale di un istituto di credito aggiudicatario di una gara d’appalto che viene rinnovata con cadenza triennale. La banca incaricata del servizio opera a sua volta tramite istituti di credito corrispondenti nelle diverse aree.
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese. Le pensioni di importo inferiore a un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia. Il pagamento delle pensioni è in genere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato.
La banca incaricata dei pagamenti ha il compito di verificare annualmente l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza del pensionato.
Il certificato di esistenza in vita è rilasciato dall’Ufficio consolare previa presentazione dell’interessato presso lo stesso, ovvero previa presentazione di analoga documentazione rilasciata dalle autorità locali.
COLLEGAMENTI INPS E UFFICI CONSOLARI
Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche di chi ha lavorato all’estero, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto gli assicurati che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono ottenere informazioni relative alla propria posizione assicurativa presso l’INPS in Italia.
LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE
PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA. REGOLAMENTI COMUNITARI
PAESI EXTRA-UE. CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI