Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Predisposizione liste elettorali per elezioni COMITES 2014

L’art.15 della L n. 286/2003 stabilisce che le liste dei candidati alle elezioni Comites devono essere presentate nell’arco temporale che va dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione delle elezioni.

Le liste elettorali potranno essere presentate a partire da giovedì 09 ottobre  e sino a domenica 19 ottobre 2014.

L’Ufficio Elettorale riceve su appuntamento:

lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00

martedì e giovedì
dalle 09.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 17.00

sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre
dalle ore 10:00 alle ore 13:00

e-mail di contatto: consolato.santiago@esteri.it

In dettaglio:

L’art. 15 comma 3 della Legge 286/2003 stabilisce che le liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo dei Comites possono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni, concedendo quindi tempi molto stretti per la formazione e sottoscrizione delle liste stesse.
E’ quindi auspicabile che tutte le istanze coinvolte nell’associazionismo italiano in Cile si attivino sin da subito per individuare i candidati ritenuti capaci di rappresentare la collettività in seno al Comites, ciò al fine di completare nei tempi prescritti la procedura prevista per la predisposizione, sottoscrizione e successiva presentazione delle liste elettorali.
Al fine di fornire tutti gli strumenti opportuni e necessari per la corretta e tempestiva formazione e presentazione delle liste elettorali si fornisce un quadro riassuntivo dei principali adempimenti previsti dalla Legge 286/2003 e dal D.P.R. 395/2003.

CANDIDATI – Art. 5 L. 286/2003 e art. 6 DPR 395/2003
Ai sensi dell’art. 5 della L. 286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della legge 459/2001 (o inseriti nell’elenco elettorale aggiunto, a seguito di accertamento presso il comune di origine, entro tempi utili ai fini della presentazione dei candidati) e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura e’ ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti  dal D.Lgs. 267/2000 e segnatamente dall’art. 55, comma 1 (Elettorato passivo), art. 60 (Ineleggibilità) e art. 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000.
L’articolo 60 contiene anche un riferimento agli articoli 58 e 59 dello stesso D.Lgs 267/2000 che sono stati abrogati dal D.Lgs. 235/2012. Il decreto da ultimo richiamato ha stabilito che tutti i richiami agli artt. 58 e 59 del D.Lgs 267/2000 devono intendersi riferiti rispettivamente all’art. 10 (incandidabilita’ alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e all’art. 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita’) del medesimo D.Lgs. 235/2012.

LISTE DI CANDIDATI – Art. 15, commi 3-5 Legge 286/2003 e Art. 14 DPR 395/2003
A partire dal quindicesimo giorno successivo all’indizione delle elezioni, l’Autorità Consolare,  al fine di consentire la formazione delle liste dei candidati e su richiesta degli interessati, rilascia entro le 24 ore successive alla richiesta stessa certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione degli elettori nella lista elettorale della propria circoscrizione, in base agli atti in suo possesso.
Le liste dei candidati sono presentate all’Ufficio elettorale istituito con il Decreto Consolare di indizione dell’elezione del Comites, nel periodo di tempo compreso tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo all’indizione delle elezioni.
Atteso che l’ultimo giorno utile per la presentazione cadrà di domenica, questa Ambasciata garantirà il funzionamento dell’Ufficio elettorale nei giorni di sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre dalle ore 09 alle ore 13.
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, dovranno essere presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore, corredate della prescritta documentazione.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati potranno essere firmate in atti separati e dovranno recare, per ogni sottoscrittore, i dati anagrafici e la firma autenticata. Gli atti di raccolta delle firme riporteranno il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere, ovverosia 12 e comunque non superiore a 16.
Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.
Unitamente alla lista dei candidati deve presentata la seguente documentazione:
1) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmata e autenticata;
2) designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale.
Il Presidente dell’Ufficio elettorale rilascerà ricevuta degli atti presentati, con l’indicazione del giorno e dell’ora di presentazione.
Gli atti verranno successivamente trasmessi, unitamente al verbale delle operazioni di raccolta delle candidature, al Comitato Elettorale Circoscrizionale.

INELEGGIBILITA’ ED INCANDIDABILITA’ – Art. 7 DPR 395/2003
L’articolo 7 del DPR 395/2003 stabilisce che il “Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri” sulla base dei criteri indicati nell’articolo 6 del Regolamento stesso.
Qualora il Comites giunga ad accertare l’esistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, procederà procede alla loro contestazione ai membri interessati.
Si evidenzia a tale riguardo che gli Uffici diplomatico-consolari, come pure l’Ufficio elettorale e lo stesso Comitato Elettorale Circoscrizionale, non hanno il compito di pronunciarsi su eventuali cause di asserita ineleggibilità o incompatibilità, spettando ogni decisione in merito esclusivamente al neo-eletto Comites nel corso della sua prima seduta.

SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE E AUTENTICA FIRME
L’art. 15 comma 3 della L. 286/2003 stabilisce che le liste sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nelle more della conversione del D.L. 109/2014 in sede parlamentare, e’ stato presentato un emendamento, giá approvato dalla Camera, che riduce rispettivamente a 50 e a 100 il numero delle sottoscrizioni richieste.
Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco aggiornato al 31/12/2013 dei residenti all’estero, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione.
Per la sottoscrizione delle candidature non e’ richiesto il requisito dell’avvenuta opzione di cui al D.L. 109/2014.
Per ogni sottoscrittore deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e ai sensi dell’ art. 34 del DPR 395/2003 la firma deve essere autenticata a cura dell’Ufficio consolare a titolo gratuito.
Si rammenta che i principali documenti utili all’identificazione del sottoscrittore sono il passaporto e la carta d’identità italiana validi, nonché tutti i documenti muniti di fotografia del titolare e rilasciati, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consentono l’identificazione personale del suo titolare.
Qualora la firma venga autenticata a cura di Notai o altri Pubblici Funzionari cileni, la firma di questi ultimi dovrà essere legalizzata presso il Ministerio de Justicia e successivamente presso il Ministerio de Relaciones Exteriores.
Atteso che ogni lista di candidati può essere sottoscritta in atti (fogli) separati, l’autentica di firma  può essere unica e cumulativa per ogni atto di sottoscrizione della lista.
In tal caso ogni atto (foglio) separato di raccolta delle firme deve riportare il contrassegno di lista e tutti i nominativi dei candidati.
Al fine di agevolare quanto più possibile tale adempimento e consentire la predisposizione e la presentazione delle liste nei tempi stabiliti, questa Ambasciata predisporrà  un calendario di appositi incontri per le sottoscrizioni e le relative autentiche, anche fuori della sede consolare, in orari prefissati differenti da quelli ordinari di apertura al pubblico.


Allegati


Modello di dichiarazione di accettazione candidatura

Modello di dichiarazione di presentazione lista candidati


L’Ufficio Elettorale riceve su appuntamento:

lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00

martedì e giovedì
dalle 09.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 17.00

sabato 18 ottobre e domenica 19 ottobre
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
e-mail di contatto: consolato.santiago@esteri.it

Riferimenti Normativi

–    Legge 286/2003
–    DPR 395/2003
–    D.Lgs 267/2000
–    D.Lgs 235/2012